Solo l’estinzione del debito con il Fisco consente di accedere al patteggiamento per i reati tributari
L’onere di estinguere il debito tributario per accedere al patteggiamento è giustificato dall’interesse generale all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato ed è finalizzato alla riscossione dei tributi. La Cassazione (sent. n. 38210/2017 ove è richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 95/2015) ha così nuovamente dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 co. 2-bis D.Lgs. 74/2000 (ora, art. 13-bis), chiarendo che la negazione di tale rito “premiale” all’imputato insolvente nei confronti del Fisco non lede il diritto di difesa. La discrezionalità del Legislatore in materia di limitazioni all’accesso ai riti alternativi, infatti, è sindacabile solo ove sfoci nella irragionevolezza e nell’arbitrio, ma nel caso dei reati tributari non genera disparità di trattamento stante l’interesse generale alla riscossione dei tributi.