Spese di resistenza, copertura assicurativa e clausola di gestione della lite – Il punto sulle ultime pronunce del...
Secondo l’articolo 1917 del codice civile, nell’assicurazione contro la responsabilità civile le spese legali dell’assicurato sono a carico sono dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e, per l’eventuale eccedenza, si ripartiscono tra assicuratore e assicurato proporzionalmente al rispettivo interesse.
Alcune recenti decisioni della Cassazione permettono di fare il punto su una questione di notevole rilievo pratico, ossia il rimborso delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore della responsabilità civile, nonché sui requisiti necessari per la operatività e validità di una pattuizione regolarmente presente nelle polizze di assicurazione adottate nel mercato italiano (ed in numerose altre giurisdizioni), ossia la cd. clausola di gestione della lite.
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