Sulla “rottamazione” arrivano gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di adesione alla definizione agevolata introdotta dal Decreto Legge n. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento). Oltre a ribadire che potranno essere oggetto di rottamazione i carichi affidati – i.e. le somme trasmesse – all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato, tra l’altro, che il procedimento di definizione – che inizia con la presentazione di una apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 – termina e si considera perfezionato esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. La Circolare chiarisce, inoltre, che sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani di rateizzazione già in corso, a condizione che risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Il mancato o ritardato pagamento della prima o unica rata accordata con la procedura di rottamazione, tuttavia, determinerà non solo l’inefficacia della definizione ma anche l’impossibilità di richiedere una nuova rateizzazione.