Superbonus | Contratti Superbonus: quando si può effettuare il recesso dagli accordi stipulati?
Gli attori dei cantieri Superbonus – committenti, general contractor, subappaltatori, cedenti e cessionari dei crediti – pensano di, e in alcuni casi agiscono per, effettuare il recesso dagli accordi in essere.
Le modifiche al meccanismo di cessione del credito per i cantieri Superbonus (introdotte dal Governo per decreto lo scorso febbraio) rischiano di bloccare diversi cantieri programmati o già iniziati.
Ma quando è davvero possibile recedere, e – se lo è – a quali condizioni? Le risposte, in pillole, per quattro casi tipici.
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- Quali rapporti contrattuali non sono coinvolti nello stop alla cessione dei crediti relativi ai Superbonus dei condomini?
Non sono coinvolti gli interventi che al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del DL 11/23) erano già stati approvati con delibera dell’assemblea condominiale, e per cui la CILAS era stata già depositata.
- Il cessionario di un credito può sospendere unilateralmente l’acquisto di crediti di imposta già maturati?
No, se i crediti sono regolarmente maturati e inseriti nel cassetto fiscale.
- Il general contractor può risolvere il contratto di appalto con il committente invocando la sopravvenuta eccessiva onerosità della sua prestazione?
Sì. Tuttavia, il committente può offrire di evitare la risoluzione contrattuale rinegoziando equamente le condizioni contrattuali.
- Può il general contractor sciogliere il contratto con il suo subappaltatore esercitando il recesso?
Sì. ma se è già iniziata l’esecuzione dell’opera deve rimborsare al subappaltatore le spese sostenute per i lavori eseguiti, e risarcirgli il mancato guadagno.
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