Tax credit da DTA su perdite e Ace per le aggregazioni aziendali 2021
In caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, sarà consentito convertire in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA), anche se non inscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali pregresse ed alle eccedenze di ACE maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria e non ancora utilizzate, a fronte del pagamento di una “commissione” del 25%, deducibile per cassa da IRES e IRAP.
È questa l’innovativa previsione contenuta nell’art. 39 del Disegno di Legge di Bilancio 2021 volta ad incentivare i nuovi processi di aggregazione aziendale, ivi inclusi quelli realizzati mediante acquisizione.
Per il 2021 il tax credit in esame andrà, in buona sostanza, ad integrare il c.d. bonus aggregazioni di cui all’art. 11 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019, con il quale condivide per diversi aspetti i requisiti di accesso all’agevolazione: sotto il profilo oggettivo, quanto alle operazioni che consentono di beneficiare dell’incentivo e, sotto quello soggettivo, quanto agli aventi causa dell’operazione di aggregazione.
Come anticipato, infatti, il beneficio potrà essere goduto dalle società che risultano da operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, purché tali aggregazioni siano state deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) nel corso del 2021, non rilevando a tal fine che il perfezionamento giuridico dell’operazione avvenga in un momento successivo (in linea generale, con l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di fusione, scissione o conferimento).
Per poter godere dell’incentivo fiscale, inoltre, è richiesto che alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti le società partecipanti all’aggregazione aziendale (i) siano operative, (ii) non facciano o abbiano fatto parte dello stesso gruppo societario, (iii) né siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate “di diritto”, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Al pari del c.d. bonus aggregazioni, saranno esclusi dal tax credit da DTA i soggetti tra i quali una aggregazione esista già: ovverosia le società controllate e le società controllanti, oppure quelle assoggettate ad un comune controllo.
Saranno anche escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
L’innovatività della misura contenuta nel Ddl di Bilancio 2021 risiede nella previsione di applicare l’incentivo anche alle operazioni di aggregazione mediante acquisizione.
Infatti, le nuove disposizioni si applicheranno anche ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, ovverosia mediante acquisto oppure conferimento delle partecipazioni.
In questi casi sarà però necessario che una delle operazioni rilevanti ai fini della fruizione del bonus (fusione, scissione o conferimento) abbia avuto efficacia giuridica entro un anno dalla data di acquisizione del predetto controllo e le perdite fiscali e l’importo del rendimento nozionale eccedente saranno quelli maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.
La trasformazione in credito d’imposta riguarderà le perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora computate in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84 del TUIR, e le eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta.
Allo stato attuale dell’iter normativo, il Ddl di Bilancio 2021 ha previsto un importo complessivo massimo di DTA convertibile in credito d’imposta da ciascun soggetto. Tale importo sarà pari al 2% delle attività dei soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione.
Ai fini della determinazione di questo limite, nel caso di fusioni o scissioni bisognerà sommare le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore, mentre nel caso di conferimento il limite del 2% riguarderà le attività che vengono conferite.
Naturalmente, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’aggregazione, le perdite pregresse e le eccedenze di ACE che avranno dato luogo alla trasformazione delle imposte anticipate in crediti non potranno più essere utilizzate.
La predetta conversione costerà però ai beneficiari il pagamento di una commissione pari al 25% delle attività trasformate, che sarà però deducibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
Il prezzo di tale incentivo dovrà essere corrisposto per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’aggregazione e per il restante 60% entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio successivo a quello nel corso del quale l’aggregazione si è giuridicamente perfezionata.
La conversione in crediti di imposta sarà frazionata nel tempo: avverrà, per un quarto, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria di aggregazione e, per i residui tre quarti, dall’esercizio successivo a quello in corso a tale data.
Il credito sarà utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, ovvero potrà essere ceduto o chiesto a rimborso.
Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non sarà tassato né ai fini IRES né ai fini IRAP e non concorrerà neppure al pro-rata di indeducibilità delle spese generali.
Ciascun soggetto potrà beneficiare dell’agevolazione una sola volta, indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie effettuate.
In assenza di un esplicito divieto normativo in tal senso, non appaiono sussistere ragioni ostative alla contemporanea applicazione dell’agevolazione previsa dal Ddl di Bilancio 2021 con il bonus aggregazioni di cui al già citato art. 11 del D.L. n. 34/2019, nel caso in cui le operazioni di aggregazione possedessero i requisiti per beneficiare di entrambi gli incentivi.
Così, sussistendone i presupposti, le aggregazioni aziendali attuate mediante fusione, scissione o conferimento d’azienda potrebbe beneficiare anche del riconoscimento fiscale a titolo gratuito dei maggiori valori contabili iscritti dalla società aggregante fino a un massimo di cinque milioni di euro.