Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Telemarketing aggressivo: il Garante Privacy sanziona Fastweb per 4,5 milioni di euro

Ammonta a più di quattro milioni e mezzo di euro la sanzione pecuniaria nei confronti di Fastweb disposta dal Garante privacy attraverso il provvedimento n. 112 del 25 marzo 2021.

Le principali violazioni

A seguito di una lunga istruttoria da parte del Garante Privacy, tale Autorità ha riscontrato diversi violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di Fastweb, nell’ambito dell’attività di telemarketing svolta da tale società. In particolare, inter alia, il Garante ha rilevato che Fastweb:

  • non ha provveduto a implementare sistemi di controllo della “filiera” di raccolta dei dati personali fin dal momento del primo contatto del potenziale cliente, in violazione dei principi di accountability e di privacy by design e by default;
  • ha acquisito liste di anagrafiche da parte di soggetti terzi (i.e. i partner della propria rete di vendita che agiscono in qualità di titolari del trattamento) in assenza di un consenso esplicito da parte dell’utente;
  • in considerazione dei numerosi accessi plurimi e sistematici da parte di terzi non autorizzati ai database societari di Fastweb, ha omesso di porre in essere adeguate misure di sicurezza;
  • in relazione ai suddetti accessi non autorizzati ha omesso di notificare al Garante Privacy e ai soggetti interessati l’avvenuto data breach.

La Sanzione e i criteri utilizzati

Il Garante Privacy nel determinare in circa 4 milioni e mezzo di euro di euro l’ammontare della sanzione pecuniaria nei confronti di Fastweb ha tenuto conto di diversi fattori, tra i quali:

  • la particolare pervasività dei contatti illeciti nell’ambito delle attività di telemarketing;
  • la durata delle violazioni;
  • l’elevatissimo numero dei soggetti coinvolti;
  • il carattere significativamente negligente delle condotte e la reiterazione delle stesse;
  • la precedente adozione da parte del Garante Privacy di analoghi provvedimenti correttivi e sanzionatori con riferimento a trattamenti della stessa specie da parte di Fastweb;
  • l’adozione di misure volte a mitigare le conseguenze delle violazioni;
  • la cooperazione con il Garante Privacy.

Infine, tra le altre cose, il Garante Privacy ha prescritto a Fastweb di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing e di adeguare le misure di sicurezza per impedire l’accesso abusivo ai propri database.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570997

 

Leave a comment

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.