Telemarketing – vietate le chiamate promozionali su numeri riservati in mancanza del consenso
Le società di telemarketing non possono contattare un’utenza riservata, quindi non presente in elenchi telefonici, senza aver prima acquisito il consenso dell’intestatario della linea ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice Privacy. Il principio è stato riaffermato dal Garante Privacy in relazione ad una segnalazione di un soggetto che lamentava la ricezione di telefonate promozionali relative a prodotti e servizi Telecom Italia nonostante la propria utenza telefonica non risultasse presente negli elenchi telefonici. Sul punto va ricordato, infatti, che solo le numerazioni presenti negli elenchi telefonici sono utilizzabili per finalità promozionali anche in assenza del consenso dell’interessato che avrà, in ogni caso, la facoltà di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
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