Third-Party Litigation Funding (TPLF): Pubblicato lo studio della Commissione Europea

Lo scorso 21 marzo, la Commissione Europea ha pubblicato lo studio richiesto dal Parlamento Europeo sullo stato dell’arte del TPLF nell’Unione Europea e in taluni altri Stati (Canada, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti).
La ricerca, basata su rapporti nazionali, interviste e consultazioni con le parti interessate, fornisce un quadro completo delle normative e delle prassi in vigore e mira a informare le future decisioni politiche della Commissione Europea in materia di TPLF, in seguito alla risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2022 recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso (2020/2130(INL)).
Panoramica Generale sul TPLF nell’Unione Europea
Il rapporto evidenzia che, nella maggior parte degli Stati membri, manca una legislazione specifica sul TPLF, ad eccezione delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Sebbene il TPLF non sia generalmente vietato (con l’eccezione dell’Irlanda), una parte significativa delle parti interessate a livello europeo ritiene necessaria una regolamentazione per garantire trasparenza ed evitare conflitti di interessi.
Focus sull’Italia: un mercato emergente senza regolamentazione
Per quanto riguarda l’Italia, lo studio delinea un mercato del TPLF ancora in fase di sviluppo. Lo studio ha evidenziato i seguenti risultati:
- Assenza di normazione specifica: Attualmente, non esiste in Italia una normativa che regolamenti direttamente il TPLF. La sua validità si basa sui principi generali del diritto contrattuale e processuale. Non sono inoltre previsti piani legislativi specifici in materia.
- Utilizzo crescente: Il TPLF è utilizzato principalmente in controversie commerciali, finanziarie e sui titoli, specialmente in casi complessi e costosi. Si osserva un crescente interesse per il suo impiego nelle azioni collettive per danni di massa (responsabilità da prodotto, danni per violazione della normativa antitrust).
- Scarsità di statistiche: Non sono disponibili statistiche affidabili sul TPLF in Italia. Il mercato è considerato emergente e di dimensioni contenute, con un numero limitato di operatori attivi.
- Vigilanza amministrativa: La vigilanza amministrativa è ancora in fase di sviluppo. In generale, il TPLF è consentito, ma manca una regolamentazione dedicata alla vigilanza. Tuttavia, i finanziatori che operano come Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) sono soggetti alla regolamentazione di Consob e Banca d’Italia. Ad oggi, risulta che solo un funder operi sotto tale forma giuridica. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che le società che acquisiscono diritti e pretese litigiose non sono soggette all’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB). Un approfondimento della questione giurisprudenziale è disponibile al presente link.
- Compatibilità limitata con le misure europee: L’assenza di una regolamentazione specifica implica una compatibilità limitata con le misure proposte dalla risoluzione del Parlamento Europeo, ad eccezione della regolamentazione finanziaria applicabile alle SICAV e dei principi generali del diritto civile che disciplinano i contratti di finanziamento.
Conclusioni:
Il TPLF in Italia è un settore in crescita che, pur non essendo ancora regolamentato in modo specifico, sta suscitando un interesse crescente tra gli operatori legali e finanziari. I risultati di questo studio a livello europeo e le specificità del contesto italiano evidenziano la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi futuri, sia a livello nazionale che europeo, in materia di regolamentazione del finanziamento di contenziosi da parte di terzi.