Titoli di credito elettronici: prospettive di digitalizzazione del commercio internazionale
L’utilizzo di mezzi elettronici nell’ambito del commercio internazionale è in costante aumento negli ultimi anni, grazie alla sempre maggiore globalizzazione e al costante sviluppo tecnologico, ulteriormente ‘incentivato’ dagli effetti della pandemia Covid-19. In generale, l’utilizzo di strumenti digitali migliora l’efficienza delle attività commerciali, mediante il riutilizzo e l’analisi dei dati, migliora le connessioni commerciali e permette nuove opportunità di accesso a parti e mercati solo apparentemente remoti, rivestendo un ruolo fondamentale nella promozione del commercio e dello sviluppo economico sia a livello nazionale che internazionale. Dal punto di vista legale, tuttavia, è necessario comprendere entro che limiti e nel rispetto di quali principi e norme è consentito l’utilizzo di questi mezzi elettronici.
Prima dell’avvento della digitalizzazione, i titoli di credito rappresentavano (e rappresentano tuttora) uno strumento fondamentale nel commercio internazionale ai fini della circolazione dei beni e dei servizi in quanto, in base alla metafora dell’incorporazione, il diritto menzionato sul documento è incorporato, come si suole dire, nel “pezzo di carta”, e questo funziona come ‘veicolo’ del diritto in esso menzionato, il quale circola secondo le regole di circolazione dei beni mobili. Il possessore del “pezzo di carta” può pertanto pretendere la prestazione in essa incorporata, mediante il semplice possesso dello stesso. Si pensi ad esempio, per quanto concerne il trasporto e la logistica, alle polizze di carico e alle ricevute di magazzino; o, più in generale, alle cambiali e agli assegni.
La disponibilità di titoli di credito in forma elettronica e la loro digitalizzazione può senza dubbio favorire tali aspetti, semplificando ulteriormente i traffici commerciali e al contempo offrendo una garanzia aggiuntiva per l’assolvimento delle obbligazioni contrattuali. Contestualmente, è necessario individuare i rischi che una tale dematerializzazione può presentare, posto che le diverse legislazioni hanno fissato particolari requisiti in forma scritta – non sempre tra di loro coincidenti – con la finalità di ridurre i rischi associati alla duplicazione non autorizzata di questi documenti.
Su tali premesse, in data 13 luglio 2017, l’UNCITRAL ha emanato la Legge Modello sui Titoli di Credito Elettronici (“Model Law on Electronic Transferable Records”, d’ora in poi, per brevità, la “Legge Modello”), sul presupposto che l’adottabilità di tali strumenti è quanto mai attuale in un periodo storico nel quale la comunicazione a distanza e le nuove tecnologie assumono un ruolo sempre più centrale.
Come noto, l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) è l’organo principale delle Nazioni Unite nel campo del diritto commerciale internazionale e promuove una serie di attività volte alla riforma del diritto commerciale in tutto il mondo da oltre 50 anni, ponendosi quali obiettivi principali la modernizzazione e l’armonizzazione delle norme sul commercio internazionale a livello globale.
La Legge Modello, in particolare, si pone l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla circolazione in forma digitale dei titoli di credito, pur tuttavia senza individuare né tanto meno modificare i principi di diritto sostanziale che dettano la disciplina sui diritti del possessore del titolo (“the Model Law focuses on the transferability of the record and not on its negotiability on the understanding that negotiability relates to the underlying rights of the holder of the instrument, which falls under substantive law”).
Come si legge nella relazione esplicativa alla Legge Modello predisposta dalla stessa UNCITRAL, la disponibilità in forma elettronica dei titoli di credito può costituire uno strumento molto utile al fine di facilitare il commercio elettronico, per esempio, migliorando la velocità e la sicurezza della trasmissione, permettendo il riutilizzo dei dati e automatizzando alcune transazioni attraverso “smart contracts”. I titoli di credito elettronici possono inoltre essere particolarmente rilevanti per alcune aree di business come il trasporto e la logistica, la finanza (“fintech“) e per i Paesi in via di sviluppo interessati a stabilire un mercato di ricevute di magazzino elettroniche per facilitare l’accesso degli agricoltori al credito. L’importanza dell’uso internazionale dei titoli di credito elettronici si è rivelato di notevole importanza in particolar modo nel settore del trasporto marittimo, ove le polizze di carico sono normalmente emesse per spedizioni transfrontaliere.
La Legge Modello esprime inoltre il principio fondamentale della incorporazione del diritto non nel “pezzo di carta”, la cui circolazione, in un mercato sempre più ‘veloce’ e globale può comportare ritardi ed inefficienze, ma direttamente nel file, la cui trasmissione è invece immediata e certa. Altri principi fondanti la Legge Modello sono quelli di non discriminazione dell’uso dei mezzi elettronici, di neutralità tecnologica e di equivalenza funzionale.
Come si è sintetizzato sopra, possesso e consegna sono nozioni centrali nella disciplina dei titoli di credito che presuppongono la materialità del titolo; è importante pertanto correttamente definire la trasposizione di tali nozioni in un ambiente digitale e ‘virtuale’. In tal senso, si può affermare che la metafora dell’incorporazione, nel caso di titolo elettronico, non viene elusa seppur, nel concreto, manchi il bene mobile – ragione per la quale il possesso deve necessariamente essere sostituito da diversa nozione. In tal senso la Legge Modello affida ai singoli Stati il compito di individuare metodi efficaci per adattare al digitale tale principio. Si può affermare che la Legge Modello è strutturata in maniera tale da garantire nella forma digitale l’assolvimento degli stessi obiettivi garantiti dalla forma analogica.
In tal senso, l’art. 10 della Legge Modello fissa i requisiti in base ai quali il titolo di credito elettronico può essere ritenuto equivalente ad un titolo cartaceo: si legge infatti che “an electronic transferable record is functionally equivalent to a transferable document or instrument if that record contains the information required to be contained in a transferable document or instrument, and a reliable method is used to: (a) identify that electronic record as the electronic transferable record; (b) render that electronic record capable of being subject to control from its creation until it ceases to have any effect or validity; and (c) retain the integrity of that electronic record”.
Per quanto concerne il tema del possesso, la Legge Modello si limita a specificare che “the possession requirement is met with respect to an electronic transferable record if a reliable method is used to: (a) establish exclusive control of that electronic transferable record by a person; and (b) identify that person as the person in control”.
Fondamentale, al fine dell’applicazione del principio dell’equivalenza, è pertanto individuare un metodo affidabile per il controllo del file: si può affermare che il controllo di un titolo elettronico equivale funzionalmente al possesso di un titolo cartaceo. In tal senso, al fine di fissare un metodo affidabile a garantire che il controllo non sia trasferito a persone diverse, occorre basarsi sui principi di esclusività e di identificazione, oltre che sulla qualità del sistema informativo utilizzato – sotto questo aspetto, l’identificazione tramite firme elettroniche rappresenta senz’altro uno degli strumenti più affidabili ed utilizzati.