Trasferimento dell’immobile coniugale: revocabile anche se inserito negli accordi di separazione
L’atto traslativo della proprietà della casa coniugale da marito a moglie, anche se inserito negli accordi di separazione personale dei coniugi, può essere revocato a favore della banca creditrice.
A tal fine, è sufficiente a dimostrare la “partecipatio fraudis” del terzo, nel caso di specie il coniuge, il semplice vincolo parentale con il debitore, quando tale vincolo – specifica la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1404 del 26.1.2016 – “renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.