Trasferimento di ramo d’azienda: autonomia funzionale e mezzi materiali
La Cassazione torna in una recentissima pronuncia ad occuparsi degli elementi che identificano un ramo d’azienda e rendono pertanto applicabile la disciplina di cui all’art. 2112 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2017, n. 1316). Oggetto della controversia era una situazione in cui, unitamente ai rapporti con i dipendenti, non erano stati ceduti i beni materiali essenziali ed indispensabili ai fini dell’esecuzione dell’attività (nel caso di specie, assistenza clienti di un call center). Secondo la Cassazione elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall’art. 2112 c.c., è “l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione”. In assenza di trasferimento anche dei mezzi materiali, secondo la Corte, non sussiste l’elemento dell’autonomia.