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Tribunale di Roma: la celebre immagine di Falcone e Borsellino non è un’opera d’arte fotografica

La fotografia quale opera d’arte presuppone […] una lunga accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell’angolazione, dell’illuminazione e si concretizza in uno scatto unico, irripetibile nel quale l’autore sintetizza la sua visione del soggetto.

Il fotografo deve quindi avere in mente un obiettivo pittorico e creativo di valore artistico ed innovativo che tende a realizzare in una rappresentazione che non è grafico-pittorica bensì fotografica.

In sostanza i presupposti per riconoscere ad una fotografia valore di opera d’arte sono i medesimi che devono essere ascritti ad un quadro. La fotografia deve essere l’espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo”.

 

Sulla base di questo principio di diritto, il Tribunale di Roma (sentenza n. 14758 del 12/09/2019) ha accertato che la celebre fotografia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino scattata durante il convegno “Mafia e Politica” del 27/03/1992 debba essere inquadrata quale mera fotografia semplice (art. 87 LDA), escludendo la qualifica di opera d’arte fotografica (art. 2 LDA), poiché non è possibile rinvenire una particolare scelta di luci, inquadramento e sfondo, trattandosi di una testimonianza “a mo’ di cronaca, di una situazione di fatto, il momento di sorriso e di rilassamento di due colleghi magistrati durante un congresso”.

Secondo il Tribunale, “ciò che rende particolare questa fotografia è l’eccezionalità del soggetto […]. La bellezza nella foto quindi è tanto più grande quanto, a posteriori, si riconosca e si ricordi la storia dei soggetti che lì sono effigiati”. Nello specifico, i sentimenti di eroicità e martirio trasmetti da questa immagine non erano – a giudizio del Collegio – nell’animo né nell’intenzione del fotografo a priori, “né d’altronde, presumibilmente, questa fotografia avrebbe assunto il valore simbolico odierno se i soggetti ivi rappresentati non fossero tragicamente morti per mano mafiosa”.

Riconosciuta la caratteristica di mera fotografia semplice e la relativa tutela del diritto connesso di durata limitata a 20 anni, il Tribunale ha rigettato le domande del fotografo che aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della ripetuta riproduzione dell’immagine nel corso di trasmissioni televisive.

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