Update | Accordo Lega Serie A – Associazione Italiana Calciatori: rinnovato il contratto nazionale
Il 10 marzo scorso è stato sottoscritto il nuovo accordo collettivo tra la Lega Serie A e AIC (Associazione Italiana Calciatori), accordo che avrà validità fino al 30 giugno 2024.
La stipula di tale tipologia di accordi nell’ambito del lavoro sportivo nasce, fra gli altri, dall’esigenza di dare attuazione all’art. 4 della L. 91/1981 (norma tuttavia che, in attuazione delle nuove previsioni in tema di lavoro sportivo, verrà abrogata da luglio 2023), che devolve espressamente alla federazione sportiva nazionale ed ai rappresentanti delle categorie interessate la predisposizione del c.d. “contratto tipo”, per la disciplina del rapporto di lavoro tra le parti.
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Il contratto tipo, ovvero il modello contrattuale utilizzato a riferimento dalle parti recepisce, mediante clausola di rinvio, la regolamentazione dell’Accordo Nazionale (di seguito “AC”). In tal senso, l’art. 2 dell’Accordo Nazionale prevede, a pena di nullità, l’obbligo per le parti di utilizzare il modello allegato allo stesso AC.
Pur mantenendo l’impianto contrattuale di cui alle precedenti versioni, il nuovo Accordo Collettivo presenta alcune interessanti novità.
Le novità – Retribuzione
In tema di retribuzione, l’art. 4 dispone che la stessa può essere prevista come interamente fissa o composta da una parte fissa ed una variabile. In quest’ultimo caso la parte variabile sarà legata ai risultati sportivi della squadra o del calciatore.
Il nuovo testo ha cancellato la previsione di cui al precedente AC, che prevedeva una limitazione all’ammontare dei premi per quei calciatori con retribuzione fissa inferiore a 400.000 euro lordi. Ad oggi questo vincolo non c’è più e pertanto dalla prossima stagione potranno essere negoziati contratti i cui compensi variabili (legati al raggiungimento di determinati risultati) risultino maggiori della retribuzione fissa.
Viene inoltre previsto che eventuali compensi integrativi spettanti allo sportivo (ad esempio in forza di partecipazioni ad iniziative promo-pubblicitarie della Società), vengano inseriti nella parte fissa della retribuzione.
Con riferimento ai c.d. premi collettivi (legati al conseguimento di risultati sportivi della squadra), gli stessi verranno stipulati in forza di apposite intese.
Infatti, secondo quanto previsto ex art. 4.4, la pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i calciatori tesserati, ovvero da almeno tre di loro, muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta (che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l’erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto).
Le novità – Le “altre attività”
Altro tema di interesse è quello relativo allo svolgimento di “altre attività” da parte del calciatore.
Ai sensi dell’art. 8 del AC, il Calciatore non può svolgere altre attività sportive (lavorative o imprenditoriali) nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della Società.
L’autorizzazione allo svolgimento di altra attività (non precedentemente autorizzata) può dunque essere negata, se incompatibile con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva.
A richiesta della Società, il Calciatore è tenuto a fornire ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.
In caso di risposta negativa (rispetto alle richieste del Calciatore), la Società è tenuta a motivare il suo diniego e a comunicarlo al richiedente entro un termine specifico. Qualora il club non dovesse rispondere entro tale termine, la richiesta si considererà come accolta.
Le novità – I comportamenti potenzialmente dannosi per l’immagine della Società
L’AC prevede inoltre una serie di regole comportamentali (sub art 10) che lo sportivo deve osservare in costanza di rapporto, fra questi, particolare attenzione viene data ai comportamenti potenzialmente dannosi per l’immagine della Società.
Viene espressamente vietato al Calciatore la pubblicazione di commenti e apprezzamenti che possano generare qualsiasi tipo di pregiudizio alle Società ed ai suoi tesserati.
Il predetto obbligo vale anche per qualsiasi dichiarazione, immagine video o contenuti simili divulgati dal Calciatore attraverso qualunque social network incluso il “mero gradimento e/o richiamo a commenti, notizie, immagini o video forniti o pubblicati da terzi”.
Altre novità
In caso di violazione degli obblighi contrattuali verso la Società (ovvero degli obblighi derivanti dai regolamenti federali), lo sportivo – al pari di ogni lavoratore subordinato – è passibile di provvedimenti disciplinari (graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento, ovvero: ammonizione scritta; multa; riduzione della retribuzione; esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; risoluzione del contratto).
Ai sensi dell’art. 7 dell’AC, il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra.
In caso di esclusione il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, in caso di mancato riscontro entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il Collegio Arbitrale per ottenere a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto.
In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto ad un importo pari al 20% della parte fissa della sua retribuzione annua lorda.
All’art 21 viene confermata la previsione secondo cui il contratto individuale dovrà contenere una clausola compromissoria, che deferisca al Collegio Arbitrale la soluzione di tutte le controversie e vicende connesse al rapporto fra le parti (ivi compresa la risoluzione del contratto).
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