Update | D. Lgs. 231/2001: la Cassazione chiarisce nuovamente i criteri per affermare la responsabilità degli enti
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La vicenda processuale
Con la sentenza n. 23401 depositata lo scorso 15 giugno (clicca QUI per scaricare la sentenza) si è conclusa la vicenda processuale che ha coinvolto una nota società per il reato di aggiotaggio commesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore Delegato.
I Giudici di primo e secondo grado avevano assolto la società sulla base del giudizio di idoneità ed efficace attuazione del Modello organizzativo dell’ente, tuttavia la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione, chiedendo una nuova valutazione circa la ricorrenza del requisito dell’elusione fraudolenta.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23401/2022, ha però confermato ancora una volta la pronuncia assolutoria a favore della Società sulla base di un giudizio positivo sul Modello organizzativo adottato dall’ente.
Modello 231 e colpa organizzativa
In particolare, la Corte ha affermato che, nel giudicare l’idoneità del Modello, non possa assegnarsi rilievo alla mera circostanza che sia stato commesso un reato. La commissione del reato, infatti, non equivale a dimostrare in automatico l’inidoneità del Modello.
Occorre, invece, verificare se sia possibile muovere all’ente un rimprovero di colpa per non essersi organizzato in modo tale da prevenire, ovvero ridurre, il rischio di commissione del reato rendendolo “accettabile” tanto che solo una condotta di elusione fraudolenta possa aggirare il sistema di prevenzione implementato dall’ente.
Il Giudice, per valutare tale circostanza, dovrà quindi collocarsi idealmente al momento in cui è stato commesso il reato e verificare se il reato fosse prevedibile ed evitabile mediante l’adozione di un Modello “virtuoso”.
In secondo luogo, con riferimento al parametro di adeguatezza da prendere in esame per operare il giudizio di idoneità del Modello, la Corte di Cassazione ha affermato che ben possono prendersi in considerazione le linee guida di categoria che devono essere declinate, però, sulla base delle specifiche caratteristiche dell’ente ovvero dimensione, tipologia di attività e evoluzione diacronica.
Pertanto, in caso di Modello predisposto conformemente ai codici di comportamento, il Giudice dovrà specificatamente motivare le ragioni per le quali possa, ciò nonostante, ravvisarsi una “colpa organizzativa” in capo alla persona giuridica.
I profili di adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza
Venendo poi ai profili di adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza, la Cassazione ha sottolineato come, pur dubitando della sua autonomia in quanto costituito dal Compliance Officer, ovvero da un soggetto alle dirette dipendenze del Presidente del CdA, potrebbe ravvisarsi una responsabilità dell’ente solo nell’ipotesi in cui l’assenza di una adeguata autonomia in capo all’OdV abbia permesso ai due apicali di commettere il reato presupposto. Circostanza questa, non ravvisabile nel caso di specie.
L’elusione fraudolenta del Modello 231
Infine, con riferimento alla elusione fraudolenta del Modello, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che integra una condotta con tali caratteristiche, un comportamento ingannevole, falsificatore, obliquo, subdolo nei confronti delle prescrizioni del Modello organizzativo. Tale sarebbe stata la condotta dei due apicali che avrebbero assunto una iniziativa estemporanea, concordata in tempi rapidissimi, in violazione del patto di fiducia che li legava agli organi societari. Pertanto, una condotta non di semplice violazione, ma falsificatrice, rispetto ai dati dell’istruttoria compiuta dagli uffici competenti, nonché ingannevole e subdola perché prodotta con un’intesa repentina e occulta tra i suoi autori.
In conclusione, essendo integrata anche l’ipotesi dell’elusione fraudolenta del Modello, è stata esclusa la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-ter, lett) r D. Lgs. 231/2001.