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Update | Fase transitoria CBAM: nuove regole di comunicazione delle emissioni per le importazioni extra-UE

Il 17 maggio 2023 è entrato in vigore il regolamento UE n. 2023/956 (CLICCA QUI per il testo completo), che istituisce il cosiddetto Carbon Border Adjustment Mechanism o CBAM e si pone l’obiettivo di disincentivare la rilocalizzazione delle attività ad alta emissione di gas serra. Esso impone agli importatori di comunicare le cosiddette “emissioni incorporate” di alcuni prodotti e dell’elettricità importati nell’UE, al fine di garantire una tariffazione del carbonio equivalente per le importazioni dall’UE. Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 è prevista una fase transitoria, durante la quale si applicheranno solo gli obblighi di comunicazione, ma non la tariffazione del carbonio, la quale invece inizierà ad essere applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

Il 17 agosto 2023, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione2023/1773 (CLICCA QUI per il testo completo), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 15 settembre 2023, relativo alle regole di comunicazione applicabili durante la fase transitoria del CBAM agli importatori europei di merci (per il momento, cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno), nonché i criteri (transitori) per il calcolo delle emissioni di gas serra rilasciate durante il processo di produzione di tali merci che saranno considerate come emissioni incorporate.

Regole di comunicazione

È previsto che per ogni trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il dichiarante debba presentare la relazione CBAM al registro transitorio CBAM entro un mese dalla fine del trimestre.

Pertanto, il primo periodo di rendicontazione è il quarto trimestre del 2023, con inizio 1° ottobre 2023. Il rapporto dovrà essere presentato entro il 31 gennaio 2024. L’ultima relazione CBAM del periodo transitorio, ossia quella relativa al quarto trimestre del 2025, dovrà invece essere presentata entro il 31 gennaio 2026.

All’interno delle relazioni, gli importatori devono fornire informazioni circa:

1) i prodotti importati, in particolare:

  • la quantità delle merci importate, espressa in megawattora per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci;
  • il tipo di merci identificate dal loro codice NC.

2) le emissioni incorporate, in particolare:

  • il paese di origine delle merci importate;
  • l’impianto in cui le merci sono state prodotte, identificato dai seguenti dati: a) il codice delle Nazioni Unite per il commercio e la localizzazione dei trasporti (UN/LOCODE) applicabile alla località; b) la ragione sociale dell’impianto, l’indirizzo dell’impianto e la sua trascrizione in inglese; c) le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell’impianto.
  • percorsi produttivi utilizzati per la fabbricazione delle merci e i relativi parametri di produzione;per l’acciaio, il numero di identificazione dell’acciaieria specifica da cui proviene un determinato lotto di materie prime, se noto;
  • le emissioni dirette specifiche delle merci, che saranno determinate convertendo le emissioni dirette incorporate attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche delle merci definite come CO2e per tonnellata.

3) l’eventuale “prezzo del carbonio” già pagato all’estero per le emissioni, compreso il prezzo del carbonio pagato per qualsiasi materiale precursore incorporato nel prodotto finale;

4) il Paese in cui è dovuto il prezzo del carbonio.

Il registro transitorio CBAM, gestito dalla Commissione, sarà un database elettronico standardizzato e sicuro contenente un portale per gli operatori commerciali attraverso il quale gli importatori potranno presentare le relazioni trimestrali CBAM. Una volta presentata, la relazione può essere modificata o corretta solo fino a due mesi dopo la fine del trimestre di riferimento. In deroga a questa regola generale, le relazioni CBAM per i primi due periodi di rendicontazione possono essere modificate o corrette fino al termine di presentazione della terza relazione CBAM (cioè il secondo trimestre 2024), corrispondente al 31 luglio 2024.

La sanzione per la mancata, errata o incompleta presentazione di una relazione CBAM è stabilita dal singolo Stato membro, ma deve essere compresa tra €10 e €50 per tonnellata di emissioni incorporate non dichiarate.

 

Criteri per il calcolo delle emissioni

Le regole applicabili al calcolo delle emissioni incorporate dipendono dallo specifico processo produttivo del prodotto. Inoltre, per ogni processo produttivo, il monitoraggio delle emissioni di gas serra deve essere effettuato, per impostazione predefinita, utilizzando uno dei due metodi ammessi:

1) determinare le emissioni di gas serra dai flussi di fonti sulla base dei dati di attività ottenuti attraverso i sistemi di misurazione e di parametri aggiuntivi provenienti da analisi di laboratorio o da valori standard.

2) determinare le emissioni di gas serra dalle fonti di emissione attraverso la misurazione continua della concentrazione del gas serra in questione nel gas di scarico e nel flusso di gas di scarico.

Al fine di consentire agli importatori di adattare i loro processi ai requisiti del CBAM, sono consentiti altri sistemi di monitoraggio delle emissioni di gas serra, purché portino a una copertura e a un’accuratezza dei dati sulle emissioni simile a quella dei metodi sopraelencati. In particolare:

1) fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile calcolare le emissioni attraverso:

  • un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l’impianto di produzione;
  • in sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni di gas serra nel luogo in cui si trova l’impianto di produzione;
  • un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto.

2) fino al 31 luglio 2024, per le importazioni di merci per le quali il dichiarante non dispone delle informazioni necessarie per nessuno dei metodi, è possibile utilizzare qualsiasi metodologia, compresi i valori standard resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio o qualsiasi altro valore standard elencato nell’allegato III del regolamento. In tal caso, il dichiarante deve indicare e fare riferimento nelle relazioni CBAM alla metodologia seguita per stabilire tali valori.

Le aziende italiane che utilizzano le materie prime sopraindicate importandole da Paesi extra-UE dovranno quindi attivare un sistema di comunicazione conforme al regolamento di esecuzione, nonché incominciare a implementare un sistema di monitoraggio e calcolo delle emissioni di gas serra in vista dell’entrata in vigore del regolamento CBAM.

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