Update | Fondo di sostegno al Venture Capital: pubblicate le disposizioni operative
In data 6 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 208) il Decreto Interministeriale del 26 luglio 2022 che – dando attuazione al Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121 (Decreto infrastrutture), convertito nella Legge 9 novembre 2021, n. 156 – detta le disposizioni operative per il Fondo di sostegno al Venture Capital.
Ricordiamo qui infatti che, con un pacchetto di misure del gennaio scorso erano stati messi a disposizione di CDP Venture Capital SGR 2 miliardi di Euro stanziati dal MISE con il Decreto Legge 121/2021 e 550 milioni di Euro previsti dal PNRR. Oltre a tali risorse, come previsto dal medesimo Decreto Infrastrutture, saranno inoltre stanziati ulteriori 600 milioni di Euro da parte di Cassa Depositi e Prestiti e da investitori terzi.
Il Decreto, infatti, ha previsto che il conferimento di 2 miliardi assegnato al MISE e destinato ad investimenti in quote o azioni di fondi di venture capital e di venture debt o di fondi che investono in fondi per il venture capital e il venture debt, istituiti da CDP Venture Capital SGR, sia condizionato alla sottoscrizione da parte di CDP e di altri investitori istituzionali di risorse aggiuntive pari ad almeno il 30% delle sottoscrizioni del Ministero.
Quanto alle risorse derivanti dal PNRR, 250 milioni sono stati destinati alla creazione di un Green Transition Fund, rivolto a settori inerenti alla transizione energetica e alle tematiche green, mentre i restanti 300 milioni sono stati destinati alla creazione di un Digital Transition Fund avente l’obiettivo di favorire la transizione digitale. Entrambi i fondi sono gestiti da CDP Venture Capital SGR.
Con il Decreto Interministeriale del 26 luglio 2022 si è dunque provveduto a delineare le modalità operative del Fondo di sostegno al Venture Capital disciplinando, tra l’altro, l’istituzione del fondo, le modalità di investimento, nonché la disciplina inerente al mancato rispetto della soglia di investimento di cui all’art. 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021.