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Update | Greenwashing, obsolescenza precoce e transizione verde: la Commissione Europea propone una Direttiva a tutela d...

Premessa

Nel corso di un recente studio effettuato su 150 dichiarazioni ambientali, la Commissione Europea ha rilevato come il 53% dei professionisti avesse fornito informazioni vaghe, fuorvianti o infondate sulle caratteristiche ambientali del prodotto (tanto nella pubblicità quanto sul prodotto stesso).

Gli esiti di una consultazione pubblica effettuata nel 2020 hanno inoltre fatto emergere come il 76% dei partecipanti avesse avuto negli ultimi 3 anni un’esperienza di guasto imprevisto (ossia, non prevedibile alla luce dell’anzianità del bene) di un prodotto.

E ancora, l’80% dei consumatori dell’Unione Europea ha affermato di avere difficoltà a trovare informazioni su quanto sia facile riparare un prodotto.

Sono questi i dati principali che hanno condotto la Commissione Europea ad attivarsi per predisporre una bozza normativa in materia di “responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”, affrontando temi di grande attualità come il greenwashing, l’obsolescenza precoce o programmata e la riparabilità dei prodotti.

A QUESTO LINK è possibile scaricare il testo completo della bozza.

I razionali della proposta di Direttiva

La proposta di Direttiva è finalizzata a contribuire ad un’economia circolare, pulita e verde, consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli contribuendo ad una maggiore sostenibilità dei consumi e contrastare le pratiche sleali che distolgono i consumatori da scelte sostenibili.

In particolare, imponendo di fornire ai consumatori informazioni migliori in merito alla durabilità e riparabilità di determinati prodotti, la Commissione si pone l’obiettivo di impedire lo svolgimento di pratiche sleali che impediscono acquisti sostenibili quali:

  1. pratiche di greenwashing, ossia dichiarazioni ambientali ingannevoli;
  2. pratiche di obsolescenza precoce, ossia guasti prematuri dei beni;
  3. l’uso di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione inattendibili o non trasparenti.

I principali contenuti della proposta di direttiva

Il testo formulato dalla Commissione prevede due sezioni principali: l’obbligo per i professionisti di fornire determinate informazioni ai consumatori (in modo che possano adottare decisioni commerciali sostenibili) ed il divieto a carico dei professionisti di porre in essere alcune attività che – direttamente o indirettamente – possano indurre in errore i consumatori in relazione alle caratteristiche di un prodotto o servizio nonché provocare una lesione concorrenziale nei confronti di un concorrente.

Quanto agli obblighi informativi, la proposta di Direttiva mira a che siano fornite informazioni:

  1. sull’esistenza e sulla durata di una garanzia commerciale di durabilità del produttore per tutti i tipi di beni o sull’assenza di tale garanzia in caso di beni che consumano energia;
  2. sulla disponibilità di aggiornamenti gratuiti del software per i beni digitali;
  3. sulla riparabilità dei prodotti, tramite l’adozione di un indice di riparabilità o di altre informazioni sulla riparazione;
  4. sul metodo di comparazione dei prodotti, sui fornitori coinvolti e sulle misure prese per tenere aggiornate le informazioni, qualora il professionista intenda raffrontare due o più prodotti anche attraverso uno strumento di informazione sulla sostenibilità.

Viene inoltre aggiornato il catalogo delle pratiche commerciali vietate, con l’introduzione delle seguenti specifiche iniziative ingannevoli in materia di ambiente e sostenibilità:

  1. esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
  2. formulare una dichiarazione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione;
  3. formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto;
  4. presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista;
  5. omettere di comunicare al consumatore che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sull’uso di beni che comprendono elementi digitali o su una loro determinata caratteristica, anche se l’aggiornamento migliora la funzionalità di altre;
  6. omettere di informare il consumatore di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità;
  7. dichiarare che il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso quando così non è;
  8. presentare il bene come riparabile quando in realtà non lo è oppure omettere di comunicare al consumatore, in conformità degli obblighi di legge, che il bene non è riparabile;
  9. indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
  10. omettere di comunicare che il bene è progettato per una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali.

Conclusioni

La scelta della Commissione di proporre l’adozione di una normativa specifica in materia di pratiche commerciali connesse alla transizione ecologica è sintomo dell’attenzione crescente rivolta ai c.d. “claim verdi” ed alle conseguenze che possono essere generate dall’assenza di regole specifiche.

Sebbene il quadro normativo attuale già proibisca la veicolazione di comunicazioni commerciali ingannevoli – anche sotto i profili dell’ambiente e della sostenibilità, come è accaduto con la maxi sanzione Eni Diesel+ proprio in materia di greenwashing – l’identificazione di una “black list” delle iniziative vietate potrebbe contribuire ad eliminare (o quanto meno ridurre) le attività più dannose e diffuse. In tal senso, il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale rappresenta un precursore sulla materia poiché – seppur in una singola norma e dunque con un grado di dettaglio più limitato – già oggi impone che la comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico si basi “su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili” e “consenta di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono”. Sul punto si è anche di recente pronunciata la giurisprudenza, con la nota ordinanza del Tribunale di Gorizia.

In ogni caso, anche prima dell’adozione e del formale recepimento della Direttiva, le imprese possono prendere spunto dalle indicazioni derivanti dalla bozza normativa nella costruzione delle proprie strategie aziendali e di comunicazione al fine di mitigare – pur senza escludere – il rischio di contestazioni.

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