Update | Il Mise aggiorna le FAQ sulle manifestazioni a premio: la sintesi delle novità
Pochi giorni fa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), ha pubblicato le nuove risposte alle FAQ in materia di manifestazioni a premio che erano state annunciate a fine dicembre (CLICCA QUI per leggere il documento completo). Le novità potrebbero semplificare certe iniziative dei soggetti promotori, ma restano irrisolti alcuni dei più conosciuti punti critici (come l’ammontare del “modico valore” dei premi).
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Piattaforme, siti web e mirroring
Il Ministero ha aggiornato, con leggere modifiche, l’inquadramento delle manifestazioni a premio svolte online.
Nell’ultima versione del 2020, era infatti previsto che le imprese estere (extra UE) o italiane che intendessero svolgere una manifestazione in Italia avvalendosi di un server allocato all’estero dovessero utilizzare, per quanto riguarda la raccolta dei dati di partecipazione, un sistema di mirroring sul territorio italiano.
La nuova risposta alla FAQ n. 6 si limita, invece, alle sole imprese estere (extra UE) e chiarisce la possibilità di avvalersi di qualunque piattaforma per la raccolta dei dati di partecipazione, anche se allocata all’estero, con eliminazione del riferimento al mirroring. Resta invece invariata la necessità di svolgere in Italia le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori e di assegnazione dei premi, nonché l’obbligo di collocare sul territorio nazionale il software che permette di gestire sistemi di preferenza, sistemi randomici di individuazione, sistemi di interazione tra utenti, sistemi che sfruttano abilità di gioco e similari.
La portata della modifica non è del tutto chiara poiché, nella successiva FAQ n. 7, è rimasto inalterato il riferimento all’utilizzo del mirroring per l’archiviazione dei dati di partecipazione a concorsi svolti sui social network, apparentemente in conflitto con la novità introdotta poco sopra.
Modico valore dei premi
Il concetto di “modico valore” dei premi porta con sé un effetto rilevante poiché consente ai soggetti promotori di operare in esenzione dal D.P.R. 430/2001. Il tema, tuttavia, non è stato oggetto di significative modifiche.
Al netto della riformulazione della risposta alla FAQ n. 10, il Ministero conferma la necessità di fare riferimento a valori assimilabili a quello “del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari”, senza alcuna indicazione numerica.
NFT e criptovalute
In materia di premi, vengono esplicitamente ritenuti ammissibili gli NFT e gli altri “oggetti digitali unici” che abbiano caratteristiche simili, realizzati anche utilizzando la blockchain, in quanto beni immateriali suscettibili di valutazione economica e soggetti ad imposizione fiscale.
Al contrario, il Ministero precisa che non sono ammissibili i premi in criptovaluta in quanto equiparabili al denaro.
Quadro sanzionatorio
Viene infine riportato nelle FAQ un generale cenno alle sanzioni che si limita a citare – senza innovazioni o interpretazioni – le norme di riferimento: non solo quelle già richiamate nel D.P.R. 430/2001, ma anche la disposizione esterna al Decreto relativa all’elusione del monopolio statale sui giochi.
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