Update | Indebito bancario: l’onere probatorio è a carico dell’attore
“Nel caso in cui la domanda attorea sia volta ad ottenere la restituzione dell’indebito asseritamente versato nel corso dei rapporti di conto corrente e anticipo su fatture, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: la non debenza dei versamenti e l’avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione ex art. 2033 c.c.”
Così si è pronunciato il Tribunale di Civitavecchia nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino, con la sentenza n. 1140 del 3 novembre 2021, rigettando la domanda restitutoria proposta dall’attrice con condanna di spese, per non aver assolto all’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In particolare, nel caso di specie, si è ritenuto come parte attrice dovesse ritenersi onerata dell’allegazione e della prova di aver eseguito il pagamento delle rimesse di natura solutoria eseguite sul conto corrente. Sul punto, va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto non possono essere considerate quali pagamenti ai fini dell’azione di ripetizione di indebito, salvo che abbiano natura solutoria perché effettuate oltre i limiti del fido concesso o in assenza di fido. Pertanto, in caso di rimesse meramente ripristinatorie della disponibilità di credito sul conto, l’azione di ripetizione dell’indebito potrà esser esercitata solo con la chiusura del conto e con il contestuale pagamento del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese le somme non dovute.
Peraltro, la mancanza di allegazione dei pagamenti eseguiti, non può essere colmata attraverso l’istanza di CTU tecnico-contabile, che avrebbe natura meramente esplorativa, in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega.