Update | La proposta di legge dello Stato di New York sulla sostenibilità nella moda
Il World Economic Forum ha stimato che l’industria della moda contribuisce fino al 10% delle emissioni mondiali di carbonio ed è al secondo posto nel consumo globale di acqua. I legislatori dello Stato di New York hanno deciso di portare la sostenibilità in passerella per rendere più verde l’industria della moda, con una proposta di legge attualmente pendente davanti alla Commissione per la tutela dei consumatori dell’Assemblea di New York. Qualora venisse approvato, il Fashion Sustainability and Social Accountability Act dello Stato di New York (anche detto “Fashion Act“) sarebbe il primo nel suo genere negli Stati Uniti.
La normativa è rivolta alle aziende globali di abbigliamento e calzature operanti nella giurisdizione dello Stato di New York, con più di 100 milioni di dollari di ricavi.
Una sua peculiarità è costituita dalla richiesta di un maggiore impegno da parte di tutti gli operatori del mercato, eliminando così gli svantaggi competitivi percepiti nell’adozione di vincoli di produzione rispettosi dell’ambiente. Le principali proposte del Fashion Act fanno riferimento ai seguenti aspetti:
- Mappatura della catena di approvvigionamento: la normativa richiede alle aziende operanti nel settore della moda, di tracciare almeno il 50% della loro catena di approvvigionamento. L’azienda deve poi divulgare i nominativi dei fornitori individuati.
- Condivisione della due diligence: le aziende destinatarie della normativa dovrebbero obbligatoriamente pubblicare un “rapporto di sostenibilità sociale e ambientale” annuale che chiarisca le politiche di due diligence ambientale e sociale, i processi e le attività condotte per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto dei potenziali rischi ambientali e sociali.
- Divulgazione del livello di impatto sociale e ambientale: le aziende dovrebbero anche divulgare gli impatti ambientali e sociali negativi, reali e potenziali, compresi i dati sull’emissione di gas serra e la loro riduzione (in conformità con l’Accordo di Parigi), gli impatti sul consumo di acqua, la gestione dei prodotti chimici, così come i volumi di produzione dei materiali.
- Obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale: le aziende devono fissare obiettivi annuali per la riduzione del loro impatto ambientale. In particolare, devono stabilire e raggiungere obiettivi basati su criteri scientifici per le loro emissioni di gas serra.
- Regime di pubblicità: tutte le informazioni devono essere rese disponibili online.
- Tempi di attuazione: le aziende destinatarie avrebbero 12 mesi per conformarsi alle norme sulla mappatura e 18 mesi per pubblicare le loro analisi iniziali d’impatto.
- Implementazione: sia il procuratore generale che i cittadini – attraverso un’azione civile – potrebbero richiedere giudizialmente l’applicazione della normativa, in caso di mancata conformità. In questo caso sono previste anche delle sanzioni, le cui somme andrebbero destinate ad un Fondo di Comunità per promuovere progetti di giustizia ambientale.
Il Fashion Act rientra nell’alveo delle norme che inseriscono obblighi di disclosure sui temi della sostenibilità, nella convinzione che una maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder sia un potente incentivo per le imprese. In quest’ottica è da leggersi l’obbligo in capo al procuratore generale dello Stato di New York di pubblicare annualmente la lista delle aziende non conformi. Tuttavia, questa scelta non è priva di criticità. In primo luogo, è necessario sottolineare che non vi è attualmente consenso sulla metodologia da utilizzare per la misurazione quantitativa degli impatti ambientali e sociali. A livello europeo si sta agendo al fine di colmare questo vuoto, attraverso la Tassonomia, ma non vi è un esperimento equivalente negli Stati Uniti. Tale incertezza rischia di favorire fenomeni di greenwashing, con il rischio che i consumatori e gli investitori non riescano a premiare in maniera sufficiente realtà effettivamente virtuose. Qualora la normativa dovesse essere adottata le imprese dovranno inoltre confrontarsi con la sfida di un quadro normativo globale assai diversificato, in cui l’Europa sembra prediligere un modello che introduce obblighi di due diligence, oltre agli obblighi di disclosure.
La versione inglese dell’articolo è disponibile a questo LINK