Update | L’UE introduce un nuovo standard sulla due diligence ESG. Una svolta per le supply chain a livello globale?
Il 23 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato l’attesa proposta di Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence. L’iniziativa è in linea con il Green Deal europeo e con l’impegno a rispettare gli obiettivi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, in modo da promuovere attività d’impresa più sostenibili e resilienti, soprattutto per le aziende che operano attraverso catene del valore complesse.
Il contesto
La proposta risponde a una crescente richiesta di regolamentare gli impatti negativi sociali e ambientali all’interno delle catene del valore globali. Tale richiesta proviene da organizzazioni della società civile, dal settore privato, dagli stati membri e dalle istituzioni dell’UE. Dopo una valutazione d’impatto iniziale, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sulla governance sostenibile delle imprese. La maggioranza delle risposte ha espresso un chiaro sostegno all’adozione di uno strumento legale che prescriva obblighi riguardanti la due diligence ESG.
A seguito di questa consultazione, il Parlamento europeo il 10 marzo 2021 ha approvato una risoluzione chiedendo alla Commissione di adottare uno strumento legale riguardante la due diligence e la responsabilità aziendale. L’impegno a rafforzare il quadro normativo sulla governance sostenibile delle aziende è stato anche ribadito nella Dichiarazione congiunta sulle priorità legislative UE del 2022 dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione Europea e dalla Commissione.
L’introduzione di una legislazione europea in questo ambito non mira solo ad assicurare un maggiore rispetto e protezione dei diritti ambientali e umani nell’esercizio delle attività d’impresa, ma anche a creare una maggiore certezza del diritto e uniformare i campi di azione. Diversi stati membri hanno infatti adottato (o considerato l’adozione) di leggi nazionali sulla due diligence per i diritti umani, a partire dalla Legge sul dovere di vigilanza francese del 2017.
La proposta
Applicazione
Le PMI sono state escluse dall’applicazione della direttiva. La proposta coinvolge solamente grandi aziende (inclusi gli enti assicurativi e finanziari) e più precisamente:
Imprese con sede nell’Unione Europea:
- Imprese con più di 500 dipendenti (inclusi quelli part-time e altri collaboratori temporanei) e un fatturato globale netto di più di 150 milioni di euro;
- Imprese con più di 250 dipendenti a un fatturato globale netto di 40 milioni di euro, a patto che almeno il 50% del fatturato derivi da uno o più settori identificati come ad alto rischio dalla proposta (per esempio il tessile, l’agricoltura, l’estrazione di minerali).
Imprese con sede fuori dall’UE ma che presentano le seguenti caratteristiche:
- Generazione di un fatturato di più di 150 milioni di euro all’interno dell’Unione;
- Generazione di un fatturato di meno di 150 milioni di euro, ma più di 40 milioni nell’Unione, se almeno il 50% del fatturato netto globale è stato generato in uno o più settori considerati ad alto rischio dalla direttiva.
Obblighi
La proposta introduce un obbligo orizzontale per le aziende sopracitate di svolgere una due diligence sui rischi potenziali ed effettivi a livello di diritti umani e ambiente “riguardo alle proprie operazioni, le operazioni delle proprie controllate, e le operazioni all’interno della propria catena del valore svolte da soggetti con cui l’azienda ha una relazione commerciale stabile”.
Due Diligence
La proposta di direttiva fornisce una definizione di due diligence dei diritti umani e ambientali coerente con gli standard internazionali – come i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGPs), le linee guida OCSE per le imprese multinazionali e le Linee Guida OCSE sulla due diligence per la condotta d’impresa responsabile. In particolare, richiede le seguenti azioni:
- L’integrazione della due diligence nelle policy dell’impresa;
- L’identificazione degli impatti avversi effettivi o potenziali a livello ambientale e di diritti umani;
- L’adozione di misure atte a prevenire e mitigare gli impatti avversi potenziali;
- La predisposizione di procedure di reclamo;
- Il monitoraggio dell’efficacia delle policy e misure di due diligence;
- La comunicazione al pubblico riguardante le attività di due diligence.
Prevenzione e minimizzazione degli impatti avversi
Nel loro impegno a prevenire e minimizzare il loro impatto avverso sui diritti umani e l’ambiente, le aziende dovrebbero anche implementare un piano d’azione di prevenzione nel quale potrebbero chiarire una serie di azioni, con indicatori qualitativi e quantitativi per misurarne i miglioramenti.
Dovranno anche assicurare, attraverso clausole contrattuali, che i loro partner aderiscano al loro codice di condotta e al piano d’azione di prevenzione; e dovranno chiedere ai propri partner di applicare misure simili nelle loro relazioni commerciali (contractual cascading). L’osservanza delle clausole contrattuali dovrà essere confermata attraverso la verifica di soggetti terzi.
Se l’impatto avverso non può essere minimizzato, le imprese possono imporre una sospensione temporanea della relazione commerciale e, se non si può ragionevolmente prevedere che i rischi di impatti avversi possono essere minimizzati nel breve periodo, la relazione contrattuale dovrebbe essere terminata.
Piccole e medie imprese
É interessante notare che, nonostante le PMI non siano soggette a obblighi diretti di due diligence, i loro partner potrebbero imporre loro clausole contrattuali secondo cui esse dovranno rispettare misure preventive e rimediali. In questo contesto, la proposta di direttiva prescrive che le clausole contrattuali negoziate con le PMI devono essere giuste, ragionevoli e non discriminatorie. In aggiunta, le grandi aziende dovrebbero sostenere i costi delle verifiche da parte di soggetti terzi riguardanti l’osservanza delle clausole contrattuali.
Le procedure di reclamo
Le aziende dovranno impostare delle procedure interne per rispondere ai reclami riguardanti impatti avversi effettivi o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente, presentati dai seguenti soggetti:
- Persone che subiscono gli impatti avversi, o che possono ragionevolmente ritenere di subirli;
- Sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori attivi nelle catene di valore coinvolte;
- Organizzazioni della società civile attive nei settori interessati dalla specifica catena del valore.
Queste procedure interne dovrebbero assicurare agli stakeholder la possibilità di discutere con le aziende gli impatti avversi effettivi o potenziali, e dovrebbero prevedere attività di follow-up trasparenti e chiare.
Controlli e sanzioni
Gli stati membri dovranno designare una o più autorità nazionali di vigilanza, incaricate di verificare il rispetto degli obblighi di due diligence. Esse dovranno avere adeguati poteri e risorse, che includano le seguenti attività:
- Compiere indagini e richiedere informazioni;
- Ordinare la cessazione di violazioni;
- Imporre misure ad interim per evitare danni irreparabili;
- Imporre azioni rimediali;
- Imporre sanzioni pecuniarie commisurate al fatturato delle imprese.
Le indagini possono essere avviate dalle autorità di vigilanza su iniziativa propria, oppure in seguito a reclami concreti sollevati da persone fisiche e giuridiche, quando c’è ragione di credere che un’impresa non stia rispettando gli obblighi di due diligence.
Responsabilità civile:
La proposta di direttiva chiarisce che le imprese dovrebbero essere soggette a responsabilità civile quando non rispettano gli obblighi di due diligence e, questo mancato rispetto, porta a impatti avversi e danni rispetto ai diritti umani o all’ambiente.
Le imprese potrebbero essere esenti da responsabilità, nel caso di impatti avversi derivanti da partner indiretti con i quali sussiste una relazione commerciale, se:
- Hanno introdotto clausole contrattuali riguardanti la compliance con il proprio codice di condotta e piano di prevenzione, e hanno chiesto a questi partner di imporre obblighi simili nelle loro relazioni commerciali;
- È stata verificata l’osservanza delle clausole contrattuali.
L’esenzione non si applica se è considerato irragionevole supporre che queste misure fossero sufficienti “per prevenire, mitigare, terminare o minimizzare la portata degli impatti avversi”.
Cambiamento climatico
Ci si aspetta che le imprese adottino un piano per assicurare che il loro modello e strategia di business siano in linea con l’Accordo di Parigi e con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1.5°C. Questo piano dovrebbe anche identificare la misura in cui il cambiamento climatico potrebbe avere un impatto sulle attività dell’impresa. Se il cambiamento climatico viene identificato come un rischio rilevante per le attività dell’impresa, la stessa dovrebbe anche includere un piano con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Quando la remunerazione variabile degli amministratori è collegata al loro contributo alla strategia di business dell’impresa, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità dell’azienda, questi dovrebbero anche essere allineati con gli obiettivi di riduzione dei rischi climatici.
Incentivi e doveri degli amministratori
Ci si aspetta che gli stati membri introducano provvedimenti specifici che integrino i doveri di diligenza esistenti per gli amministratori, in modo da tener conto delle conseguenze delle loro decisioni sulla sostenibilità (incluso il cambiamento climatico). Dagli amministratori ci si aspetta:
- Che adottino e supervisionino l’attività di due diligence sui diritti umani e l’ambiente, attraverso l’adozione di policy e il coinvolgimento degli stakeholder;
- Che adattino la strategia aziendale per includere la due diligence sui diritti umani e l’ambiente.
Prossimi passaggi
La proposta di direttiva dovrà ora essere discussa e adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. Una volta adottata, richiederà l’adozione di misure di implementazione da parte degli stati membri.
Entro 2 anni dall’entrata in vigore, per:
- Imprese con più di 500 dipendenti (inclusi quelli part-time e altri collaboratori temporanei) e un fatturato globale netto di più di 150 milioni di euro;
- Imprese con più di 250 dipendenti e un fatturato globale netto di 40 milioni di euro, a patto che almeno il 50% del fatturato derivi da uno o più settori identificati come ad alto rischio dalla proposta (per esempio il tessile, l’agricoltura, l’estrazione di minerali).
Entro 4 anni dall’entrata in vigore, per imprese che:
- Hanno un fatturato di più di 150 milioni di euro, generato all’interno dell’Unione;
- Hanno un fatturato di meno di 150 milioni di euro, ma più di 40 milioni generato nell’Unione, se almeno il 50% del fatturato netto globale è stato generato in uno o più settori considerati ad alto rischio dalla proposta di direttiva.