Update | Migranti ucraini: pubblicate le FAQ ministeriali sull’accesso al mercato del lavoro
In data 13.04.2022 sono state pubblicate sul “Portale Integrazione Migranti” le FAQ sull’accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della Protezione Temporanea riservata alle persone sfollate dall’Ucraina e arrivate in Italia a causa del conflitto bellico in corso.
Curate dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le FAQ forniscono informazioni utili su assunzioni, accesso ai Centri per l’Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altro.
Il quadro normativo
Preliminarmente è bene chiarire che cosa si intenda per permesso di soggiorno per Protezione Temporanea.
In data 4.03.2022, il Consiglio dell’Unione Europea con la Decisione 2022/382 ha disposto di attivare la Direttiva 2001/55/CE – per la prima volta dalla sua approvazione – la quale prevede una procedura di carattere eccezionale che garantisce, in caso di afflusso massiccio di “sfollati” provenienti da Paesi terzi che non possono fare rientro nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea (cfr. art. 2 Dir. 2001/55/CE). L’obbiettivo è anche quello di scongiurare il rischio che il sistema d’asilo non possa fare fronte all’afflusso di “sfollati” senza effetti pregiudizievoli per gli stessi.
Nell’ambito dell’ordinamento interno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15.04.2022) sono state disciplinate, nel dettaglio, durata e categorie di soggetti beneficiari del permesso di soggiorno per Protezione Temporanea. In particolare:
- Soggetti beneficiari (art. 1)
La protezione temporanea è riconosciuta in favore delle persone sfollate dall’Ucraina a partire dal 24.02.2022, ovvero a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe, appartenenti alle seguenti categorie:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24.02.2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24.02.2022;
- familiari delle persone di cui ai precedenti punti.
- Durata (art. 2)
Il relativo permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore del luogo in cui i predetti soggetti sono domiciliati e ha durata annuale. Qualora, inoltre, la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione – che nelle more dovesse intervenire – adottata dal Consiglio dell’Unione, il permesso di soggiorno potrà essere prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un periodo massimo di 1 anno (dunque, per totali 2 anni).
Il medesimo DPCM 28.03.2022 ha inoltre riconosciuto ai titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea alcuni diritti, fra cui quello all’accesso al mercato del lavoro. In particolare, l’art. 2, co. 2, ha disposto che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, consente al titolare l’accesso all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio”.
Le risposte fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
Proprio in relazione al secondo comma dell’art. 2 del DPCM 28.03.2022, le FAQ Ministeriali (pubblicate in data 13.04.2022) hanno chiarito che :
- considerato il richiamo all’ OCDPC 872 del 4.03.2022, con la quale era stato previsto – in data anteriore all’entrata in vigore del DPCM 28.03.2022 che ha disciplinato nel dettaglio la protezione temporanea – “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”
- allo stato, è possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa sulla base della (sola) ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
Per tale motivo, al richiedente, sin dal momento della presentazione della domanda, verrà rilasciato da parte della Questura competente il proprio codice fiscale (secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale).
- Procedura di assunzione
Quanto alla procedura di assunzione, il Ministero ha precisato che i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea, o della sola ricevuta di richiesta, dovranno inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.
In caso di assunzione di un soggetto sulla base della sola ricevuta di richiesta del permesso, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non sarà necessario riportare alcuna data di scadenza del medesimo.
Il modello “UNILAV”, una volta inviato telematicamente, permetterà di assolvere contemporaneamente gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive e della Prefettura.
Il modello riporterà anche “gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa”(nelle FAQ, nulla viene dettagliato, a chiarimento, in ordine a tali impegni).
- Centri per l’impiego
Per i soggetti in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea, o della sola ricevuta di richiesta, sarà peraltro possibile cercare attivamente lavoro, rivolgendosi ai Centri per l’impiego (CPI) e agli altri enti accreditati, quali le agenzie private per il lavoro (APL).
L’iscrizione ai CPI è gratuita e facoltativa, nonché possibile per i residenti in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età.
La residenza si otterrà attraverso l’Iscrizione nell’Anagrafe del Comune o Municipio in cui si vive. L’iscrizione anagrafica dovrà essere richiesta personalmente dal soggetto interessato tramite la compilazione di un apposito modulo e l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. All’atto della richiesta di iscrizione al registro della popolazione residente di un Comune italiano, il cittadino straniero dovrà esibire un permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno.
Per iscriversi al CPI sarà, inoltre, necessario comunicare allo stesso il proprio status di disoccupato, compilando la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
- Tirocinio
La protezione temporanea dà diritto ad accedere, oltre che al mercato del lavoro, allo studio. È conseguentemente riconosciuto ai titolari di tale protezione l’accesso alla formazione professionale, ovvero, a tirocini nelle imprese (art. 4 lett. g del D.lgs n. 85/2003).
Abbiamo sin qui analizzato le principali novità analizzate nelle FA Q ministeriali, per ulteriori dettagli rimandiamo al seguente link https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti.
In conclusione:
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è allo stato consentito l’accesso al mercato del lavoro in Italia, ovvero, lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata – anche stagionale – sia autonoma, nonché lo svolgimento di tirocini formativi.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle FAQ pubblicate sul “Portale Integrazione Migranti”, seguiranno ulteriori chiarimenti ed integrazioni a fronte dell’evolversi del quadro normativo.