Update | Modalità di indicazione degli sconti: l’AGCM chiude tre nuovi procedimenti e detta le linee guida per le imp...
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Premessa
Con 3 provvedimenti gemelli pubblicati il 06.02.2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – a meno di un mese di distanza dal caso Yoox – si è nuovamente espressa sul tema delle modalità di prospettazione degli sconti, accogliendo gli impegni presentati da tre società attive – sia online che nei negozi – nel mercato degli elettrodomestici e dei prodotti per la casa (Kasanova S.p.A., Galileo S.p.A. e Conforama Italia S.p.A.) senza accertare infrazioni.
Nella precedente decisione Yoox di metà gennaio, l’AGCM – vista la gravità della condotta – aveva invece applicato una sanzione pari ad Euro 3.500.000.
Gli impegni formulati dalle società ed accolti dall’Autorità costituiscono degli importanti punti di riferimento per le imprese che, ancora prima dell’entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva Omnibus che interverrà in maniera organica sul tema delle modalità di indicazione delle riduzioni di prezzo, possono fare affidamento su alcune best practices validate dall’AGCM.
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Le pratiche commerciali contestate
2.1 Gli illeciti individuati dall’AGCM
Le condotte vagliate dall’Autorità sono emerse a fronte di alcune segnalazioni della Guardia di Finanza, a differenza del caso Yoox che era stato avviato con la denuncia di un consumatore. Le contestazioni si sono concentrate sulla possibile manipolazione del prezzo di riferimento per il calcolo degli sconti e della reale entità degli sconti praticati.
In particolare, il monitoraggio svolto dalla Guardia di Finanza aveva fatto emergere – in relazione sia ai punti vendita sia agli store online – come in occasione di alcune promozioni il prezzo di riferimento (prezzo base) rispetto al quale era calcolato lo sconto fosse stato aumentato: in tal modo, il prezzo finale scontato era risultato uguale a quello pre-promozione, oppure più basso ma in misura significativamente inferiore alla percentuale di sconto pubblicizzata.
Ad esempio, un prodotto con prezzo base di Euro 199,90 al 26.11.2021, era stato rilevato pochi giorni dopo con un prezzo base di Euro 249,90 con applicazione di uno sconto pubblicizzato del 20% a fronte del quale il prezzo applicato al consumatore era pari ad Euro 199,90, ossia lo 0% di sconto effettivo. In altri casi, era possibile individuare uno sconto effettivo ma di entità inferiore rispetto a quanto comunicato dalle società. In alcune circostanze, infine, in caso di indicazione di sconti crescenti in un dato periodo temporale, il prezzo effettivo aveva addirittura subito degli incrementi.
In un solo caso, infine, l’AGCM ha contestato l’uso della dizione “sottoprezzo” per definire una “categoria di sconto ulteriore applicata per periodi limitati in relazione a specifici obiettivi commerciali e di gestione del magazzino”.
2.2 Le difese della società
Le società hanno in primo luogo fornito evidenze al fine di documentare come il “prezzo di listino” fosse stato effettivamente applicato ai consumatori in alcuni momenti, ciò al fine di giustificare la base di calcolo degli sconti comunicati ai clienti.
Inoltre, in taluni casi le società hanno fatto riferimento all’aumento dei costi di acquisto, trasporto, logistica e imballaggio subiti alla fine del 2021 a fronte del quale si era reso necessario incrementare i prezzi di listino dei prodotti al quale avrebbero seguito degli aumenti degli sconti volti a “cercare di mantenere costanti i prezzi finali pagati dai consumatori, evitando che patissero i maggiori costi”.
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Gli impegni presentati dalle società
Al netto delle difese formulate, le società hanno presentato vari impegni che possono essere sintetizzati come segue:
- dare attuazione alla Direttiva Omnibus, nella parte relativa agli annunci di riduzione di un prezzo, nel breve periodo ed anche a prescindere dall’entrata in vigore del decreto di recepimento. In tal modo, il “prezzo precedente” su cui calcolare il ribasso sarebbe dato dal “prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”;
- indicare con chiarezza la validità della promozione a livello sia di canale di applicazione (online / negozi) sia temporale;
- restituire un importo in percentuale sul prezzo effettivamente pagato a ciascuna persona fisica o microimpresa che abbia acquistato uno dei prodotti investigati nel periodo di tempo esaminato dall’Autorità;
- non utilizzare più la dicitura “sottoprezzo” nelle offerte;
- non effettuare promozioni prima di 30 giorni dall’eventuale aumento dei prezzi di listino;
- pubblicare sul proprio sito una comunicazione volta ad informare il consumatore sulle caratteristiche delle promozioni offerte;
- adottare specifiche linee guida per la gestione delle campagne promozionali nel rispetto della normativa vigente;
- organizzare un training aziendale rivolto al personale coinvolto nella determinazione dei prezzi e nella presentazione al pubblico delle promozioni, finalizzato a garantire la conoscenza della normativa vigente in tema di pratiche commerciali scorrette e ad illustrare il contenuto delle linee guida.
L’AGCM ha ritenuto che gli impegni assunti da tutte e tre le società fossero idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza contestati ed ha quindi chiuso i procedimenti senza accertare alcuna infrazione.
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Riflessioni conclusive
Questi ultimi provvedimenti dell’AGCM confermano, dopo la decisione Yoox, la scelta dell’Autorità di prestare particolare attenzione al tema della “genuinità degli sconti pubblicizzati”, ritenuto “elemento essenziale per mettere i consumatori in grado di comparare correttamente i prodotti e scegliere l’offerta più competitiva”.
Gli interventi dell’AGCM sono quindi destinati ad aumentare nell’arco dei prossimi mesi a fronte dell’entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva Omnibus che normativizzerà i principi recentemente espressi dall’Autorità. Vista l’esistenza di alcuni precedenti anteriori alla data di applicabilità delle nuove norme, e vista quindi l’accresciuta conoscibilità del tema da parte delle imprese, sarà necessario verificare se l’Autorità – in caso di individuazione di nuovi potenziali illeciti – sceglierà di accogliere eventuali impegni o procederà con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.
In tal senso, anche alla luce degli impegni ritenuti utili e idonei dall’AGCM, è opportuno che le imprese si attivino per tempo non soltanto per evitare di imbattersi in violazioni, ma anche per poter dimostrare – in ottica di accountability – di aver tenuto una condotta diligente per prevenire il verificarsi degli illeciti. L’adozione di linee guida aziendali e l’organizzazione di training formativi interni possono quindi rappresentare degli importanti strumenti di compliance che le imprese dovrebbero considerare in vista dell’entrata in vigore delle nuove norme.