Update | Mutuo: l’usurarietà degli interessi moratori
Qualora si sia esaurito il rapporto contrattuale, senza alcuna applicazione degli interessi moratori, non ricorre l’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. dei mutuatari, volto ad accertare il dedotto carattere usurario dei suddetti interessi moratori astrattamente previsti nella regolamentazione convenzionale.
Così si è pronunciato il Tribunale di Paola, Sez. Civile, nella persona del Giudice dott. Antonio Scortecci, con la sentenza n. 392 del 24 maggio 2022 (CLICCA QUI per la sentenza), rigettando l’eccezione proposta dagli attori-mutuatari, con condanna in solido al pagamento delle spese, i quali eccepivano l’usurarietà dei soli interessi moratori e la violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria.
Nel caso di specie, i mutuatari evocavano in giudizio la Banca mutuante con la quale in data 11/04/2002 avevano stipulato contratto di mutuo ipotecario estinto con pagamento dell’ultima rata in data 11/04/2012, per vederla condannare alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi moratori usurari o comunque di interessi corrispettivi applicati in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e di interessi anatocistici.
Si costituiva la banca che resisteva alla domanda chiedendone il rigetto per infondatezza.
Il Giudice, conseguentemente, accertava come, avendo gli attori pagato regolarmente tutte le rate del mutuo, nessuna somma a titolo di interessi moratori era stata richiesta o applicata dalla Banca, con conseguente carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. degli attori.