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Update | Regole per gli annunci di riduzione di prezzo: le precisazioni del MIMIT

Il 26 maggio 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le risposte alle FAQ in materia di annunci di riduzione di prezzo allo scopo di fornire un orientamento interpretativo e applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 17-bis del Codice del consumo (come introdotto dal d. lgs. 26/2023, di recepimento dell’articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE, introdotto dalla direttiva UE 2019/2161, c.d.
“Direttiva Omnibus”).

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Annuncio di riduzione di prezzo: precisazioni sulla definizione di annuncio e di prezzo precedente

La regola generale dettata dall’art 17-bis prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo debba indicare il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’applicazione di tale riduzione (Prezzo Precedente). In primo luogo, il Ministero chiarisce che per annuncio di riduzione di prezzo deve intendersi ogni annuncio – effettuato in ogni canale di distribuzione – che dia l’impressione ai consumatori di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore. Pertanto, rientra nella definizione di “annuncio riduzione del prezzo” anche il cartellino esposto in negozio che indica il Prezzo Precedente barrato e il nuovo prezzo scontato.

In secondo luogo, il Ministero precisa che si parla di Prezzo Precedente anche quando questo sia stato praticato per un brevissimo tempo (anche un solo giorno), all’interno del periodo dei 30 giorni precedenti. Inoltre, il Prezzo Precedente deve sempre far riferimento allo specifico punto vendita, o canale online, in cui viene pubblicizzata la riduzione di prezzo. Questa regola vale anche per gli affiliati di un network che aderiscono ad iniziative promozionali programmate dall’affiliante: dovranno infatti indicare come Prezzo Precedente quello effettivamente praticato nel proprio punto vendita. In ultimo, se il bene è stato ordinato sul canale online e viene poi pagato nel punto vendita, il Prezzo Precedente cui far riferimento è quello del canale online.

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il Prezzo Precedente è quello originario di partenza della campagna. Per i beni commercializzati più di 30 giorni prima dell’annuncio, le indicazioni di riduzione di prezzo devono comunque conformarsi alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette. Per i nuovi modelli (e in particolare per i nuovi codici prodotto, codici EAN, cambi di gamma o nuove versioni), immessi sul mercato da meno di 30 giorni, non è necessario tenere conto del prezzo praticato ai vecchi modelli.

Ambito di applicazione – esclusioni

Il Ministero ha chiarito che l’articolo 17-bis si applica esclusivamente alla fattispecie dell’annuncio di riduzione di prezzo. Pertanto, oltre all’esclusione delle vendite sottocosto prevista espressamente dal comma 6 del suddetto articolo, devono escludersi dal perimetro di applicazione anche altre tipologie, quali:

  • pubblicità comparativa con i prezzi praticati dai concorrenti;
  • casi in cui la riduzione del prezzo è subordinata a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto (esempi: operazioni a premio, programmi fedeltà, promozioni consistenti nell’attribuzione di buoni per successivi acquisti ai consumatori che abbiano già effettuato acquisti di specifici prodotti e/o con un importo minimo, riduzioni di prezzo a partire da tetti minimi e/o entro tetti massimi di spesa, riduzioni di prezzo su un paniere condizionate all’acquisto di un numero minimo di pezzi o entro un numero massimo di pezzi, sconti sull’acquisto di un prodotto al consumatore che contemporaneamente acquisti un altro prodotto);
  • promozioni soggette a condizioni e altri sconti quantitativi o omaggi su acquisti particolari;
  • offerte ad personam, ossia riservate al consumatore specifico in circostanze particolari (ad esempio, il suo compleanno);
  • riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato;
  • buoni sconto, voucher condizionati a particolari requisiti o destinati a una categoria determinata di consumatori, cash back;
  • vantaggi derivanti ai consumatori nel caso di vendite abbinate;
  • prezzi lancio di prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti;
  • gli annunci generici sulla convenienza derivante dall’applicazione di prezzi continuativi;
  • riduzione di prezzo praticata solo su pochissime referenze per circostanze che ne determinino il deprezzamento economico senza comprometterne l’idoneità alla vendita.

Sono invece espressamente incluse nella disciplina di cui all’art. 17-bis comma 1 le vendite straordinarie, ossia le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Per questo tipo di vendite, il Prezzo Precedente deve essere rappresentato come prezzo di riferimento sul quale calcolare
la riduzione percentuale dello sconto o del ribasso.

Regimi particolari: pubblicità collettive, società con più punti vendita, promozioni su un elevato numero di prodotti

  1. Nel caso di: pubblicità collettiva, in cui entità centrali pianificano e pubblicizzano campagne di riduzione dei prezzi per conto dei venditori dettaglianti;
  2. comunicazioni generali di riduzione di prezzo relative a più punti vendita della medesima società, ad esempio tramite cartelloni o volantini;
  3. promozioni relative ad un numero elevato di prodotti

non è necessario indicare il Prezzo Precedente sul supporto (ad esempio il volantino) adottato per la campagna al fine di annunciare tale riduzione di prezzo. È consentito indicare il solo prezzo finale già scontato o la sola percentuale di sconto, a condizione che tali indicazioni siano compatibili con la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette (quindi, ad esempio, non è lecito pubblicizzare come prezzo
scontato un prezzo che di fatto era già applicato dalla maggioranza dei punti vendita). Tuttavia, il Prezzo Precedente dei singoli beni oggetto dell’annuncio deve invece essere indicato presso il punto vendita, vale a dire sulle rispettive etichette o cartellini a scaffale nei negozi o nelle sezioni relative ai prezzi delle interfacce dei negozi online.

 

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