Update | Vendita con trasporto e accessorietà ai fini dell’aliquota IVA applicabile e dell’individuazione della bas...
Il principio di accessorietà previsto dall’art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nell’ambito di una cessione di beni, in forza del quale le c.d. operazioni accessorie – intendendosi come tali quelle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all’operazione principale – scontano, ai fini IVA, il medesimo regime impositivo dell’operazione principale, trova applicazione anche nei confronti del servizio di trasporto quando tra questo e la cessione dei beni trasportati sussista un nesso di dipendenza funzionale, essendo così tale trasporto servizio che rende disponibile la cessione stessa. Ecco pertanto che, se l’operazione principale è soggetta all’imposta, il nolo delle prestazioni accessorie di trasporto concorre a formarne la base imponibile.
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Questo è il principio indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 36 del 16 gennaio 2023 (CLICCA QUI per il testo completo), dalla stessa rilasciata a seguito dell’interpello presentato da una impresa che si occupa di preparazione e vendita (B2C) sul territorio nazionale di confezioni contenenti gli ingredienti, già nelle opportune porzioni, necessari per la preparazione di pasti, che i clienti devono cucinare o ultimare seguendo le indicazioni della ricetta, anch’essa inclusa nella confezione.
La commercializzazione di tali confezioni avviene tramite il sito internet dell’impresa che si occupa anche della consegna a domicilio del prodotto così acquistato dai propri clienti. Per la consegna delle confezioni, il cliente non può scegliere altra soluzione che quella del trasporto fatto eseguire dall’impresa da un operatore di logistica e vettore dalla stessa impresa individuato; il nolo per tale servizio di consegna a domicilio fa parte del prezzo di vendita della confezione, pagato dal cliente dell’impresa e da quest’ultima pagato all’operatore di logistica/vettore.
In questo caso, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’acquisto della confezione e il trasporto/consegna della stessa presso il cliente sono elementi imprescindibilmente tra loro connessi nell’ambito dell’offerta commerciale formulata dall’impresa, tanto che la consegna della confezione costituisce un servizio inscindibile e irrinunciabile rispetto alla sua cessione, essendo esso l’unico modo che consente al cliente di ricevere gli ingredienti occorrenti per preparare il pasto dallo stesso acquistato. In altre parole, secondo il modello di business adottato dall’impresa, la cessione della confezione non sarebbe possibile senza il servizio di trasporto curato direttamente dalla medesima impresa (attraverso gli operatori professionali che lo eseguono per conto della stessa), tanto che il trasporto non si limita ad avere una generica utilità rispetto alla cessione della confezione, bensì la rende possibile.
Ecco, quindi, che nel caso prospettato dell’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato nel servizio di trasporto (eseguito per la consegna delle confezioni contenenti i pasti) le caratteristiche che consentono di qualificare una operazione come accessoria rispetto alla principale; caratteristiche queste che l’Agenzia aveva avuto modo già in precedenza di individuare nell’essere l’operazione (i) di integrazione o di completamento dell’operazione principale ovvero tale da renderla possibile, (ii) resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese, (iii) resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario o committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale (sui precedenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, la stessa indica le risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E, del 1° agosto 2008, n. 337/E e del 15 luglio2002, n. 230/E nonché la risposta del 3 giugno 2020, n.163).
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