Usurpazione brevettuale e danno di particolare tenuità
il Tribunale di Milano ha accolto il patteggiamento “al minimo” a favore di una persona giuridica imputata ai sensi della “231” per il reato di usurpazione brevettuale ex art. 517 ter, c.p.
L’ente aveva importato alcuni prodotti cinesi poi sequestrati in dogana perché realizzati in violazione del brevetto di una nota azienda tedesca la quale si era opposta al patteggiamento, a suo parere troppo favorevole, sottolineando la gravità intrinseca di ogni frode brevettuale.
La difesa ha però sostenuto che la mancata introduzione della merce sul mercato, il basso valore commerciale dei prodotti stessi e l’assenza di un concreto beneficio a favore dell’ente avevano generato un danno di particolare tenuità tale da giustificare un patteggiamento finale a €10.329 (ovvero il limite minimo invalicabile previsto dalla legge).