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Va risarcito l’acquirente che compra un prodotto in vetrina e che scopre un difetto solo dopo la consegna

La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 23521 del 18.11.2016, ha ribadito che, nel contratto di compravendita, il principio secondo il quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi sono facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, non opera quando la consegna della merce è successiva alla conclusione del contratto. In tale caso, la riconoscibilità dei vizi, che esclude la garanzia del venditore, va verificata non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello successivo in cui il compratore ha ricevuto la merce. Ciò in quanto, solo con la consegna, l’acquirente è in grado di esaminare lo stato in cui si trova il prodotto.

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