Validità delle scritture private tra coniugi anche se non omologate
Quando i coniugi, nella fase di separazione, raggiungono tra di loro accordi stragiudiziali inerenti diritti disponibili, non occorre che vi sia l’omologa del Tribunale perché essi siano pienamente efficaci. La Corte di Cassazione, con la sentenza 3.12.2015, n. 24621, ha ricordato che gli accordi in materia di famiglia sono stati ritenuti a lungo estranei alla “logica contrattuale”, ma l’attuale tendenza è di riconoscere sempre maggiore autonomia negoziale in sede di separazione e divorzio.