Vietata la duplicazione risarcitoria mediante liquidazione del danno morale
La Corte di Cassazione 10.5.2016 n. 9371, ha statuito che “in armonia con il principio di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale”, non è possibile liquidare autonomamente il danno morale, ma occorre applicare le Tabelle di Milano, con adeguata personalizzazione (che tenga conto delle sofferenze subite), nei limiti delle percentuali indicate nelle tabelle stesse.
La Suprema Corte, quindi, ribadisce quanto già esposto dalle Sezioni Unite 11.11.2008, n. 26972, che avevano precisato che il risarcimento del danno liquidato alla vittima di un fatto illecito deve comprendere tutti i pregiudizi non patrimoniali, tra cui anche il danno morale, del quale “non ne è consentita una autonoma liquidazione”.